I NOSTRI SERVIZI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Grazie alla favorevole ubicazione dei propri uffici – in particolare di quello di Pesaro – la ns. Organizzazione fornisce regolarmente la propria assistenza anche a clienti residenti nella Repubblica di San Marino.
A tale specifico riguardo giova ricordare che anche la Repubblica di San Marino ha una propria legislazione in materia di proprietà industriale, peraltro non troppo difforme da quella italiana.

Allo stesso modo è importante sottolineare che Italia e San Marino si sono impegnati – a seguito  della Convenzione di amicizia e di buon vicinato sottoscritta sin dal 1939 – a dare riconoscimento reciproco ai titoli di esclusiva (intesi come brevetti, modelli, design e marchi) depositati nell’uno o nell’altro di questi Stati.
Ciò equivale a dire che un brevetto depositato in Italia e concesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi risulta automaticamente efficace anche nella Repubblica di San Marino, e viceversa; altrettanto vale, naturalmente, anche per i disegni e per i marchi.

Questo principio costituisce la naturale conseguenza di quanto disposto dall’art. 43 della suddetta convenzione bilaterale, che infatti recita come segue: “Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell'altro Stato”.

Tuttavia un medesimo regime di reciprocità non si applica anche ai brevetti, ai disegni e ai marchi italiani o sammarinesi che siano stati ottenuti sulla base di Convenzioni internazionali o di procedure cumulative sovranazionali; si allude, in particolare, alla Convenzione sul brevetto europeo, alla procedura PCT (Patent Cooperation Treaty) o al Protocollo di Madrid per la registrazione dei marchi internazionali.

Per illustrare un simile principio si può fare il caso del brevetto europeo, il quale, una volta rilasciato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, ha la necessità di essere attivato in ciascuno dei Paesi designati all’atto del deposito della rispettiva domanda, sì da dar vita a quello che viene comunemente definito un fascio di brevetti fratelli.
Ebbene, in tale contesto, l’eventuale brevetto italiano scaturente da un brevetto europeo è destinato a restare efficace soltanto in Italia, senza diventare automaticamente efficace anche nella Repubblica di San Marino.
Ciò significa che l’inventore che abbia scelto la procedura del brevetto europeo, e che voglia che i suoi diritti di esclusiva si estendano sia all’Italia che alla Repubblica di San Marino, ha la necessità di attivare il proprio brevetto europeo in entrambi questi Stati.
 

 

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