Brevetti

Cos'è un brevetto

Il brevetto è un titolo di esclusiva avente valore legale, che conferisce al titolare un monopolio temporaneo sulla fabbricazione e sulla vendita dell'oggetto della propria invenzione.
In tal modo l'inventore acquisisce il diritto di impedire a terzi la produzione, l'utilizzo, la vendita e l'importazione e l'esportazione di ciò che risulta rivendicato nell'ambito del brevetto medesimo.

La Legge italiana prevede due differenti tipi di brevetto in relazione alle invenzione di contenuto tecnico-funzionale:

  • il brevetto per invenzione industriale, tramite il quale è possibile proteggere dispositivi, utensili, manufatti e procedimenti che costituiscano la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad avere un'applicazione industriale
  • il brevetto per modello di utilità, tramite il quale è possibile proteggere quei ritrovati atti a conferire particolare efficacia o comodità d'impiego e di applicazione a macchine o parti di esse, a strumenti, ad utensili o ad oggetti d'uso in genere.

Non tutte le innovazioni sono suscettibili di brevettazione.
Possono infatti essere validamente brevettati solo quei ritrovati in grado di vantare tre particolari requisiti previsti dalla Legge, vale a dire:

  • la novità, laddove per novità si intende che il ritrovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, dunque mai prima fabbricato, venduto, esposto in fiere e fatto oggetto di qualsiasi altro tipo di divulgazione o pubblicazione; in questa prospettiva è importante sottolineare che la Legislazione italiana adotta il criterio della "novità assoluta", nel senso che un ritrovato non può comunque essere validamente brevettato, pur se sconosciuto in Italia, allorquando se ne possa dimostrare l'avvenuta divulgazione in un qualsiasi altro Paese del mondo
  • l'originalità, laddove per originalità si intende che, per una persona esperta del settore, il ritrovato non deve consistere nella soluzione ovvia di un problema tecnico, magari raggiunta sulla base di conoscenze ordinarie e di normali attività di adattamento e coordinamento delle stesse, ma deve rappresentare piuttosto il risultato di un'autentica attività inventiva capace di far progredire in maniera non scontata lo stato della tecnica
  • l'industrialità, laddove per industrialità si intende che il ritrovato deve essere suscettibile di essere riprodotto ed utilizzato in ambito industriale.

Le invenzioni non brevettabili

Secondo la vigente Legge italiana sono esplicitamente esclusi dalla brevettazione, in quanto non considerati invenzioni:

  • le scoperte o le teorie scientifiche, i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori
  • le presentazioni di informazioni
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi.

Per ottenere un brevetto occorre depositare una domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M) direttamente o per il tramite di una qualsiasi Camera di Commercio.

Tale domanda deve essere redatta su appositi moduli e corredata da:

  • un breve riassunto
  • una descrizione dell'invenzione
  • una o più tavole di disegno coordinate con l'anzidetta descrizione
  • l'attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa

Successivamente al deposito, la domanda viene esaminata dal medesimo U.I.B.M., il quale concede il brevetto solo dopo aver accertato che l'invenzione risulta effettivamente in possesso dei necessari requisiti di legge.

Allo stato attuale i tempi tecnici dell' U.I.B.M. sono tali per cui occorrono mediamente tre anni, a partire dalla data di deposito, per il rilascio di un brevetto.
Un brevetto per invenzione industriale resta in vigore per venti anni, mentre un brevetto per modello di utilità resta in vigore per dieci anni.In entrambi i casi, tuttavia, un brevetto mantiene la sua efficacia giuridica solo a condizione che il titolare provveda a versare, alle scadenze previste, le relative tasse annuali per il mantenimento in vita del brevetto.
Il titolare di una domanda di brevetto italiana ha la possibilità, entro un anno dal deposito nazionale, di depositare all'Estero (nei paesi della Convenzione di Parigi - CUP) ulteriori corrispondenti domande di brevetto, potendo contare sul vantaggio che queste ultime domande straniere retroagiscono alla stessa data dell'originaria domanda di brevetto italiano per quanto attiene la verifica del requisito della novità.
L'estensione di un brevetto italiano può essere fatta:
  • Per singoli Paesi
  • Tramite convenzioni internazionali
Premesso che non esiste un "brevetto mondiale", va detto però che il titolare di una domanda di brevetto italiano può estendere all'Estero la propria copertura brevettuale tramite due Convenzioni Internazionali:

la Convenzione del Brevetto Europeo e il trattato Internazionale P.C.T.

A tale riguardo occorre subito rilevare che tali Convenzioni producono "effetti cumulativi" solo per quanto attiene le fasi di deposito e di esame delle varie domande di brevetto.
Ciò in quanto, una volta giunta a concessione, una domanda di brevetto "cumulativa" presentata nell'ambito delle anzidette Convenzioni dà comunque origine a tanti brevetti nazionali "fratelli", dotati di vite autonome, per quanti sono i Paesi designati all'atto del deposito dell'anzidetta domanda cumulativa.
Questo non toglie, però, che la via del deposito cumulativo sia sempre preferibile rispetto a quella dei depositi singoli in ragione del consistente contenimento dei costi che deriva dall'anzidetta "centralizzazione ed unificazione" della maggior parte delle formalità burocratiche che si rendono necessarie dal deposito della domanda di brevetto alla sua concessione.

Il titolare di una domanda di brevetto italiano che intenda tutelare anche all'Estero la propria invenzione può estendere il proprio brevetto in uno o più Paesi stranieri.
In questo caso gli sarà necessario depositare la propria domanda di brevetto presso l'Ufficio Brevetti nazionale di ciascun Paese di suo interesse.
Ciò significa che queste domande di brevetto straniere avranno, le une rispetto alle altre, una vita del tutto autonoma sia nel corso delle rispettive fasi di esame e di concessione, che con riferimento alle formalità necessarie al loro successivo mantenimento in vita.
La via della brevettazione per singoli Stati è obbligatoria allorquando si intenda estendere un brevetto italiano in quei Paesi che non hanno aderito a quelle Convenzioni Internazionali che consentono depositi cumulativi ed è invece consigliabile - nella prospettiva del contenimento dei costi - allorquando si decida di estendere un brevetto italiano in uno o pochi di quegli Stati che pure hanno aderito alle medesime Convenzioni Internazionali.
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