La Legge italiana prevede due differenti tipi di brevetto in relazione alle invenzione di contenuto tecnico-funzionale:
Non tutte le innovazioni sono suscettibili di brevettazione.
Possono infatti essere validamente brevettati solo quei ritrovati in grado di vantare tre particolari requisiti previsti dalla Legge, vale a dire:
Secondo la vigente Legge italiana sono esplicitamente esclusi dalla brevettazione, in quanto non considerati invenzioni:
Per ottenere un brevetto occorre depositare una domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M) direttamente o per il tramite di una qualsiasi Camera di Commercio.
Tale domanda deve essere redatta su appositi moduli e corredata da:
A tale riguardo occorre subito rilevare che tali Convenzioni producono "effetti cumulativi" solo per quanto attiene le fasi di deposito e di esame delle varie domande di brevetto.
Ciò in quanto, una volta giunta a concessione, una domanda di brevetto "cumulativa" presentata nell'ambito delle anzidette Convenzioni dà comunque origine a tanti brevetti nazionali "fratelli", dotati di vite autonome, per quanti sono i Paesi designati all'atto del deposito dell'anzidetta domanda cumulativa.
Questo non toglie, però, che la via del deposito cumulativo sia sempre preferibile rispetto a quella dei depositi singoli in ragione del consistente contenimento dei costi che deriva dall'anzidetta "centralizzazione ed unificazione" della maggior parte delle formalità burocratiche che si rendono necessarie dal deposito della domanda di brevetto alla sua concessione.