Modelli & Design

Cos'è un modello/disegno

La registrazione per disegno o modello è un titolo di esclusiva avente valore legale tramite il quale possono trovare protezione i disegni ed i modelli che siano nuovi ed abbiano un carattere individuale, tale cioè da renderli peculiari ed immediatamente riconoscibili, sulla base di un'impressione generale, rispetto alle soluzioni tipiche del relativo settore di appartenenza.

La registrazione di un disegno o di un modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, laddove per "utilizzazione" di un disegno o di un modello" si debbono intendere tutte quelle attività relative alla fabbricazione, all'offerta, alla commercializzazione ed all'impiego dello stesso.

La Legge italiana prevede due differenti tipi di registrazioni per disegni e modelli:
 

  •     la registrazione singola, con la quale si può tutelare un solo disegno o un solo modello
  •     la registrazione multipla, con la quale si possono contemporaneamente tutelare più modelli o più disegni, senza limite di numero, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti appartenenti alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e dei modelli
Non tutti i nuovi disegni o modelli sono proteggibili, in particolare non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
Peraltro tra i disegni ed i modelli che abbiano un'effettiva funzione "estetica" possono essere validamente registrati solo quelli che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, vale a dire:
 
  •     del requisito della novità, da intendersi nel senso che un disegno o un modello è considerato "nuovo" se nessun disegno o modello identico sia stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della sua domanda di registrazione.
  •     del requisito dell'individualità, da intendersi nel senso che un disegno o un modello è considerato in possesso di tale carattere se l'impressione generale che suscita nel "consumatore informato" differisce dall'impressione generale suscitata nel medesimo consumatore da qualsiasi altro disegno o modello che sia stato divulgato prima della presentazione della domanda di registrazione.

Per una corretta valutazione di entrambi questi requisiti è importante precisare che, per la Legge italiana, si considera "divulgato" il disegno o il modello che sia stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione oppure che sia stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico.
Occorre tuttavia sottolineare che non si considera reso accessibile al pubblico (e dunque mantiene la possibilità di una valida registrazione) quel disegno o quel modello che sia stato divulgato direttamente dall'autore o da soggetti da questi autorizzati nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della relativa domanda di registrazione.
Per ottenere la registrazione di un disegno o di un modello occorre depositare una domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), direttamente o per il tramite di una qualsiasi Camera di Commercio.Tale domanda deve essere redatta su appositi moduli e corredata da:
 
  •     una descrizione (non sempre necessaria).
  •     una o più tavole di disegno o fotografiche, coordinate con l'eventuale descrizione
  •     l'attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa

Successivamente al deposito, la domanda di registrazione viene esaminata dal medesimo U.I.B.M.,il quale rilascia il certificato di registrazione senza accertare che il disegno i modello risultino effettivamente in possesso dei necessari requisiti di legge. Allo stato attuale i tempi tecnici dell'U.I.B.M. sono tali per cui occorrono mediamente tre anni, a partire dalla data di deposito, per il rilascio della registrazione di un disegno o di un modello.
La registrazione di un disegno o di un modello ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda.

Il titolare può tuttavia ottenere, previo pagamento delle relative tasse di concessione governativa, la proroga della durata di tale registrazione per uno o più ulteriori periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque anni a decorrere dalla data di presentazione dell'originaria domanda.
Il titolare di una registrazione italiana per disegno o modello ha la possibilità, entro sei mesi dal deposito della relativa domanda nazionale, di depositare all'Estero (nei paesi della Convenzione di Parigi - CUP) ulteriori corrispondenti domande di registrazioni per disegno o modello, potendo contare sul vantaggio che queste ultime domande straniere retroagiscono alla stessa data dell'originaria domanda di registrazione italiana per quanto attiene la verifica del requisito della novità.

L'estensione di una registrazione italiana può essere fatta:
 
  •     per singoli Paesi
  •     tramite la Convenzione internazionale dell'Aia
  •     tramite la Registrazione Comunitaria
Per la tutela di un design all’estero è necessario depositare specifiche e distinte domande di registrazione, Paese per Paese, eccezion fatta per quegli Stati esteri che hanno sottoscritto accordi multinazionali che consentono, tramite il deposito di un’unica domanda di registrazione, di tutelare il modello negli Stati aderenti all’accordo.

Attualmente due sono le procedure per il deposito centralizzato di un design, vale a dire:
 
  •  la registrazione comunitaria del design
  •  la registrazione internazionale del design secondo la procedura cumulativa prevista dalla Convenzione Internazionale dell'Aia
A partire dal 01.01.2003 è possibile depositare domande di registrazione di disegni e modelli comunitari aventi efficacia giuridica estesa a tutti i Paesi della U.E.

Questa procedura comunitaria consente di tutelare, con un'unica domanda, una pluralità di disegni/modelli, alla sola condizione che tutti appartengano alla medesima classe della classificazione stabilita dalla Convenzione di Locarno.

La predivulgazione di un disegno/modello da parte del suo autore non impedisce a quest'ultimo di depositare una domanda di registrazione comunitaria e di ottenere effettivamente la relativa concessione, a condizione però che l'anzidetta predivulgazione sia avvenuta nel corso dell'anno che precede l'anzidetto deposito della domanda di registrazione comunitaria.

La durata della protezione riconosciuta al modello/design comunitario registrato è pari ad un periodo di cinque anni a partire dalla data di deposito della relativa domanda di registrazione.

Tuttavia questa protezione può essere estesa, su specifica domanda del titolare, per uno o più ulteriori periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque anni a partire dalla data di deposito.
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