Allo stato attuale esistono due principali procedure che possono essere utilizzate per il deposito contemporaneo e cumulativo di un marchio in più Paesi; si tratta in particolare della procedura del Marchio Comunitario e di quella del cosiddetto Sistema di Madrid, relativa al Marchio Internazionale.
Marchio Comunitario
Il Marchio Comunitario consiste in uno strumento di esclusiva unitario, destinato ad avere contemporanea efficacia in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
In realtà la sua procedura prevede un unico deposito ed un unico esame di registrabilità, entrambi espletati nell'ambito dell'apposito Ufficio comunitario di Alicante (Spagna). Una volta che tale Ufficio decreta la registrazione di un simile marchio, ne dà notizia su un apposito Bollettino ufficiale e lascia aperta, durante tre mesi seguenti la pubblicazione medesima, la possibilità per qualsiasi terzo legittimato di opporsi alla registrazione medesima.
In assenza di opposizioni o se le eventuali opposizioni siano respinte dallo stesso Ufficio comunitario, il marchio diventa efficace sull'intero territorio della Comunità.
Peraltro è importante rilevare che se, da un lato, l'inscindibile unitarietà di un marchio comunitario costituisce certamente un pregio, nella prospettiva di rendere più snelle ed economiche le formalità burocratiche occorrenti dalla fase del suo deposito a quella della sua registrazione, dall'altro questa stessa caratteristica può rappresentarne un punto debole.
In effetti l'eventuale decadenza o nullità di un marchio comunitario, pur dichiarata nell'ambito di un solo Paese dell'UE, si estende automaticamente a tutti gli altri Paesi della Comunità, con il risultato che il relativo titolare viene ad essere definitivamente ed irrimediabilmente privato dei suoi pretesi diritti di esclusiva sull'intero territorio della Comunità.
Marchio Internazionale
Da parte sua il cosiddetto Sistema di Madrid, quello che consente di ottenere un Marchio Internazionale, si compone di due parti:
l'Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid . Nell'ambito dell'Accordo di Madrid è possibile depositare una domanda di registrazione internazionale previo pagamento di una tassa fissa, mentre il deposito nell'ambito del Protocollo di Madrid è previsto il pagamento di una specifica tassa nazionale, che varia da Paese a Paese.Con un'unica domanda è tuttavia possibile designare, per l'estensione del proprio marchio nazionale, sia Paesi aderenti all'Accordo di Madrid, che Paesi aderenti al Protocollo di Madrid.
A differenza di quanto previsto dall'anzidetta normativa comunitaria, il deposito internazionale effettuato cumulativamente sulla base del Sistema di Madrid porta poi ad un fascio di marchi nazionali, ciascuno assoggettato ad un esame di registrabilità secondo le specifiche procedure vigenti nei vari Paesi e, una volta che sia effettivamente ammesso alla registrazione, dotato di una vita giuridica indipendente da quella degli altri marchi "fratelli". Ciò comporta che l'eventuale decadenza o nullità di uno di tali marchi nazionali, non pregiudica minimamente l'efficacia e la validità di tutti gli altri marchi nazionali "fratelli", che potranno dunque tranquillamente sopravvivergli.