Non tutti i nuovi disegni o modelli sono proteggibili, in particolare non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
Peraltro tra i disegni ed i modelli che abbiano un'effettiva funzione "estetica" possono essere validamente registrati solo quelli che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, vale a dire:
- del requisito della novità, da intendersi nel senso che un disegno o un modello è considerato "nuovo" se nessun disegno o modello identico sia stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della sua domanda di registrazione.
- del requisito dell'individualità, da intendersi nel senso che un disegno o un modello è considerato in possesso di tale carattere se l'impressione generale che suscita nel "consumatore informato" differisce dall'impressione generale suscitata nel medesimo consumatore da qualsiasi altro disegno o modello che sia stato divulgato prima della presentazione della domanda di registrazione.
Per una corretta valutazione di entrambi questi requisiti è importante precisare che, per la Legge italiana, si considera "divulgato" il disegno o il modello che sia stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione oppure che sia stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico.
Occorre tuttavia sottolineare che non si considera reso accessibile al pubblico (e dunque mantiene la possibilità di una valida registrazione) quel disegno o quel modello che sia stato divulgato direttamente dall'autore o da soggetti da questi autorizzati nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della relativa domanda di registrazione.