Non tutte le innovazioni sono suscettibili di brevettazione.
Possono infatti essere validamente brevettati solo quei ritrovati in grado di vantare tre particolari requisiti previsti dalla Legge, vale a dire:
- la novità, laddove per novità si intende che il ritrovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, dunque mai prima fabbricato, venduto, esposto in fiere e fatto oggetto di qualsiasi altro tipo di divulgazione o pubblicazione; in questa prospettiva è importante sottolineare che la Legislazione italiana adotta il criterio della "novità assoluta", nel senso che un ritrovato non può comunque essere validamente brevettato, pur se sconosciuto in Italia, allorquando se ne possa dimostrare l'avvenuta divulgazione in un qualsiasi altro Paese del mondo
- l'originalità, laddove per originalità si intende che, per una persona esperta del settore, il ritrovato non deve consistere nella soluzione ovvia di un problema tecnico, magari raggiunta sulla base di conoscenze ordinarie e di normali attività di adattamento e coordinamento delle stesse, ma deve rappresentare piuttosto il risultato di un'autentica attività inventiva capace di far progredire in maniera non scontata lo stato della tecnica
- l'industrialità, laddove per industrialità si intende che il ritrovato deve essere suscettibile di essere riprodotto ed utilizzato in ambito industriale.
Le invenzioni non brevettabili
Secondo la vigente Legge italiana sono esplicitamente esclusi dalla brevettazione, in quanto non considerati invenzioni:
- le scoperte o le teorie scientifiche, i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori
- le presentazioni di informazioni
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi.