Affinché due marchi possano dirsi effettivamente in conflitto occorre che gli stessi siano stati registrati e/o utilizzati in relazione alle medesime classi merceologiche; sulla base di questo stesso principio la Legge ammette dunque la pacifica convivenza di quei marchi che, pur essendo anche del tutto simili, siano però registrati in differenti classi mercelogiche.
La vigente Legge italiana consente la registrazione di marchi "individuali" e di marchi collettivi.
Il marchio "individuale" è destinato a contraddistinguere i prodotti o i servizi di una specifica impresa.
Il marchio collettivo può invece essere registrato da quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgano la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, essendo previsto che il marchio medesimo possa poi essere utilizzato da soggetti differenti dal titolare della registrazione, ma ad esso in qualche modo collegati.
Ciò avviene ad esempio allorquando un marchio sia magari registrato a nome di un Consorzio e poi utilizzato da tutte le imprese che vi aderiscono.
La Legge italiana in realtà riconosce una protezione, seppure molto attenuata, anche ai marchi non sottoposti a registrazione: ai cosiddetti marchi di fatto.Ai titolari di questi ultimi marchi è riconosciuto infatti un diritto di preuso, che consente loro, anche in presenza di una successiva registrazione altrui del medesimo segno, di continuare ad utilizzare il marchio medesimo, ma solamente nei limiti territoriali e merceologici dello stesso preuso.
Un ulteriore elemento di debolezza del marchio di fatto è dovuto alle difficoltà di ordine probatorio che spesso si manifestano allorquando si tratti di attribuire una data certa all'origine del suo preuso.